In sede di conversione del dl 22 giugno 2012, n. 83 recante ''Misure urgenti per la crescita del Paese'', oltre ad essere confermate tutte le previsioni in tema di regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie a valere fino al 30 giugno 2013 (detrazione del 50% per gli interventi individuati dall'art. 16-bis Tuir), risulta prorogata alla stessa data anche la maggior agevolazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento energetico in genere (ex art. 1, comma 48, legge 220/2010). Per entrambe le misure resta confermata la detraibilità in 10 anni.
I soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle detrazioni fiscali tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese (esclusi i soggetti IRES per le detrazioni 50%) che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti ovvero su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
L'agevolazione, introdotta dal 1998, più volte prorogata ed infine resa permanente dal decreto ''Salva Italia'' del 2011 (cfr. art. 4 dl 201/2011) riguarda infatti anche interventi di ristrutturazione su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro sei mesi dalla fine dei lavori, ad alienare o assegnare l'immobile.
Il beneficiario ultimo è dunque il possessore o detentore dell'immobile, ubicato sul territorio italiano, che sia soggetto all'IRPEF, ancorché non residente ed al quale siano imputabili le spese detraibili.
Può trattarsi quindi:
a) del proprietario o del nudo proprietario;
b) del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
c) del comodatario o locatario;
d) del socio di cooperative o società semplici;
e) di imprenditore individuale (per gli immobili non strumentali o considerati merce in ragione dell'attività esercitata).
Ha inoltre diritto alla detrazione il familiare convivente del possessore o detentore, purché sostenga direttamente le spese e siano a lui intestati fatture e strumenti di pagamento. I familiari sono, ai sensi del Testo unico imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
In caso di immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita (cd. compromesso), all'acquirente spetta la detrazione se:
a) è possessore dell'immobile;
b) sostiene le spese di ristrutturazione;
c) il compromesso è stato registrato.
Fruisce della detrazione anche chi effettua i lavori in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali impiegati.
Se la ristrutturazione riguarda immobili adibiti ad uso promiscuo (residenza e attività commerciale o professionale) la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Per gli interventi effettuati su parti comuni del condominio, la detrazione spetta ai singoli proprietari nel limite della quota imputabile, a condizione di averla versata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ciascun contribuente ha diritto di fruire annualmente della detrazione nei limiti dell'imposta sul reddito dovuta, esclusa dunque la possibilità di ottenere il rimborso delle somme eccedenti la stessa.
Il tetto massimo alla detrazione: le novità del Decreto Sviluppo
Ai sensi dell'articolo 11 del provvedimento, vi sono delle significative novità rispetto al regime previgente. Innanzitutto, ma solo per il periodo intercorrente tra la sua entrata in vigore ed il 30 giugno 2013, l'innalzamento della percentuale di detraibilità dal 36 al 50 per cento, in relazione agli interventi di ristrutturazione previsti all'articolo 16bis del Tuir.
In secondo luogo, e ancora solamente fino al 30 giugno 2013, il raddoppio della soglia massima delle spese detraibili, che passa da 48.000 a 96.000 Euro per unità immobiliare.
Immutato è invece il meccanismo di calcolo dell'incentivo, nel caso di acquisto di immobili ristrutturati: l'acquirente-beneficiario ha diritto alla detrazione IRPEF (ora fissata al 50 per cento) calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su di un importo forfettario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'unità abitativa, come indicato nell'atto traslativo.
In concreto dunque, mentre con il regime previgente la detrazione poteva toccare i 17.280 €, ora può arrivare a 48.000.
Come peraltro in precedenza, il limite va riferito alla singola unità abitativa e non al numero dei soggetti partecipanti alla spesa; ne deriva che, in caso di pluralità di aventi diritto, la detrazione va suddivisa tra tutti. Le soglie ed i meccanismi di calcolo trovano applicazione anche agli interventi non realizzati in correlazione ad un passaggio di proprietà; mentre negli interventi di respiro pluriennale, anche in prosecuzione di ristrutturazioni iniziate in precedenza, si devono considerare le somme già portate in detrazione: vi sarà cioè il diritto all'agevolazione solo se non si sia già raggiunto il tetto massimo di spesa. Lo sgravio, infine, va richiesto in relazione all'anno di effettuazione dell'esborso, secondo il criterio di cassa.
L'unica novità introdotta in sede di conversione è la proroga della maggiore detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento energetico, il cui termine è ora fissato al 30 giugno 2013 (rispetto al 31 dicembre 2012 originariamente fissato).
Gli interventi ammessi al 50%
I lavori che originano l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16-bis Tuir sono quelli:
a) riconducibili alla manutenzione straordinaria, alle opere di restauro e risanamento conservativo ed alla ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali, comunque inquadrate catastalmente -anche rurali- e sulle loro pertinenze;
b) di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali (pertanto la manutenzione ordinaria genera detrazioni esclusivamente in relazione alle parti comuni);
c) volti alla ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato da calamità naturali, ancorché non contemplati dall'art. 3 del Dpr 380/2001 (testo unico in materia di edilizia) e purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
e) volti ad eliminare barriere architettoniche tramite ascensori e montacarichi, nonché a favorire la mobilità -interna ed esterna all'abitazione- a soggetti portatori di grave handicap mediante l'impiego di ausili robotici, comunicativi e tecnologici: deve trattarsi di interventi compiuti sull'immobile, e non di semplici ausili tecnologici come telefoni viva voce o schermi a tocco;
f) rivolti all'adozione di misure di prevenzione del rischio di illeciti da parte di terzi (es. furti, aggressioni e comunque ogni reato lesivo di diritti giuridicamente tutelati). Anche in questa ipotesi deve trattarsi di interventi direttamente concernenti l'immobile, quindi non vi rientra un contratto di vigilanza privata; vi rientrano al contrario interventi quali ad esempio:
installazione, rafforzamento o sostituzione di cancelli, recinzioni murarie, grate alle finestre o porte blindate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, saracinesche; installazione di tapparelle antieffrazione, vetri antisfondamento, rilevatori di apertura degli infissi; casseforti a muro; strumenti di ripresa, apparecchi antifurto e relative centraline, anche collegati a centri privati di vigilanza;
g) relativi ad interventi di cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) indirizzati al risparmio energetico, purché comportanti interventi edilizi; è fatta espressa menzione della possibilità di fruire di detrazione anche se tali interventi siano eseguiti in assenza di opere edili, acquisendo idonea documentazione che attesti il conseguimento del risparmio energetico in applicazione della normativa di settore;
i) antisismici e per la messa in sicurezza statica dell'intero edificio;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a prevenire gli infortuni domestici (con l'ovvia avvertenza che debba trattarsi di interventi direttamente incidenti sul fabbricato, quali la sostituzione di un tubo del gas o di una presa elettrica insicuri o malfunzionanti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l'installazione di corrimano, ma non il semplice acquisto di apparecchi o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza).
Sono inoltre ammesse a detrazione le spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse o comunque richieste dall'intervento, quelle per l'acquisto dei materiali, per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi.
Le detrazioni 55% per il rispsrmio energetico
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi di riqualificazione energetica specificamente ammessi.
Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e anche dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) -quest'ultima esclusa dalle detrazioni del 50% ex art. 16-bis Tuir- concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell' edificio (interventi sul cd. ''involucro'', quali cappotti alle pareti, ovvero sostituzione di finestre e infissi finestre, coibentazioni, pavimenti isolanti, ecc.); l'installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria).
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento,
e precisamente in caso di:
1) riqualificazione energetica di edifici esistenti, la detrazione massima sarà pari a 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro);
2) miglioramento termico dell'edificio, la detrazione massima sarà pari a 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro);
3) installazione di pannelli solari, la detrazione massima sarà pari a 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro);
4) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione massima sarà pari a 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro).
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.
In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie,
attraverso la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; ovvero di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; nonché per la demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; ovvero dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Infine, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Imu (se dovuta).
Le modalità di pagamento degli interventi detraibili: il bonifico è (di fatto) imprescindibile
Per essere ammesse a beneficio, le spese sostenute devono essere state erogate esclusivamente tramite bonifico (cfr. Cassazione, sentenza 14 marzo 2012, n. 4094, con specifico riferimento alla detraibilità dei crediti d'imposta) -bancario o postale- di tipo ''parlante'', ossia che reca la causale del versamento, il codice fiscale del pagatore (o dei pagatori, in caso di pluralità di soggetti compartecipanti) e il codice fiscale (o la partita IVA) del percettore. Fanno chiaramente eccezione i soli oneri non saldabili tramite bonifico, quali gli oneri di urbanizzazione, le ritenute sugli onorari dei professionisti o i diritti concessori.
Qualora gli interventi portati in detrazione siano operati su parti comuni dell'edificio, il bonifico deve essere fatto dall'amministratore dello stabile e deve recare il codice fiscale del condominio.
Tale impostazione è pienamente in linea con quanto chiarito già nel 2008 dall'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione 181/2008), secondo cui i lavori eseguiti sulle parti comuni, generanti detrazione per ciascun condomino in proporzione alla relativa quota millesimale, costituiscono agevolazione autonoma, cumulabile con quella eventualmente determinata da riqualificazioni della singola unità immobiliare.
Si ritiene infine utile precisare che, per gli interventi di risparmio energetico a valere dal periodo d'imposta 2007, la detrazione andava ripartita in tre quote annuali di pari importo; per quelli del 2008, l'agevolazione poteva essere suddivisa, con scelta irrevocabile del contribuente all'atto della prima detrazione, in un numero di quote annuali uguali, compreso fra tre e dieci; infine nel periodo I gennaio 2009 - 31 dicembre 2010 la detrazione andava ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Gli interventi successivi, a partire cioè dal 2011, generano invece una detrazione da ripartire obbligatoriamente in dieci rate annuali uguali.
Gli altri oneri a carico dei beneficiari
sede di verifica delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiedere al contribuente la documentazione attestante il sostenimento delle spese portate in detrazione.
In particolare, con provvedimento direttoriale n. 149646 del 2 novembre 2011, l'Agenzia ha specificato che le pezze d'appoggio constano di:
a) abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
b) per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
c) ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ora da riferire all'IMU);
d) delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
e) in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
f) comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
g) fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
h) ricevute dei bonifici di pagamento.
E' inoltre onere del soggetto beneficiario dimostrare, a richiesta, di aver rispettato le norme urbanistiche ed a tutela dei luoghi di lavoro.
Qualora l'Agenzia riscontri irregolarità, anomalie o discrepanze documentali tali da mettere in discussione la spettanza del beneficio, provvede a recuperare il dovuto, maggiorato di interessi e sanzioni, inviando in prima istanza un avviso bonario al contribuente.
...e quelli non più attuali
Come noto, già con il Dl 13 maggio 2011, n. 70 è venuta meno la necessità di comunicare preventivamente al Centro operativo di Pescara gli interventi di recupero originanti la detrazione.
L'omessa o tardiva comunicazione, come l'erronea indicazione di una serie di altre informazioni contestuali, poteva determinare la perdita del beneficio.
Tra tali ultimi elementi, particolarmente defatigante per il contribuente risultava la necessaria indicazione dei costi di manodopera, che dovevano essere specificamente quantificati ed indicati separatamente nella fattura.
Ancora il Dl 70/2011 ha eliminato questo incombente, con decorrenza 14 maggio 2011. L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia chiarito (cfr. circolare I giugno 2012, n. 19) che la soppressione ha effetto anche per le spese sostenute negli anni precedenti il 2011.
In caso di trasferimento dell'immobile
Se l'immobile recuperato viene venduto prima che sia trascorso l'intero periodo decennale sul quale ''spalmare'' l'agevolazione fiscale fruibile, il diritto alla detrazione delle quote residue si trasferisce, salva contraria volontà delle parti negoziali, alla persona fisica acquirente; in caso di trasferimento ereditario il beneficio passa per intero all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del fabbricato.
Se invece il bene è oggetto di locazione o comodato ed è stato ristrutturato a spese del detentore, il venir meno del contratto non determina la cessazione del beneficio, di cui locatario o comodatario continuano a godere fino alla conclusione del periodo di fruizione previsto dalla norma.
La detrazione è prevista anche in caso di acquisto di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e/o ristrutturazione, ovvero da cooperative, destinati ad uso abitativo e successivamente da queste alienati o assegnati.
In particolare l'agevolazione compete se la compravendita o l'assegnazione avviene entro sei mesi dal termine dei lavori, purché ultimati dopo il 31 dicembre 2011 (cfr. art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria 2008 e neointrodotto art. 16bis del Tuir, a seguito del dl 201/2011, cd. ''Salva Italia'').
In caso di risparmio energetico conviene sempre il 55%?
La vicinanza tra i due limiti di spesa comporta che la valutazione in termini meramente economici risulta essere fortemente condizionata dall'affidabilità del calcolo delle spese preventivate per i lavori da eseguire: ne consegue che il vero confronto si esercita sul piano degli adempimenti burocratici richiesti (sia in termini di quantità e complessità amministrativa, sia di oneri).
Uno dei principali adempimenti connessi agli interventi relativi alle detrazioni del 55% è rappresentato dall'invio della certificazione energetica, o dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 6 del D.lgs 192/2005, all'ENEA. Tale certificazione, redatta da un professionista abilitato (utilizzando le procedure e metodologie di cui al citato art. 6 D.lgs. 192/2005, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero ancora le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005), non è però richiesta nei casi di: interventi sull'involucro di edifici esistenti limitatamente alla sostituzione di finestre (comprensive di infissi), installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (finanziaria 2008).
Inoltre è richiesta l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti energetici richiesti; tale asseverazione è sostituita, in alcuni casi (serramenti e caldaie a condensazione sotto i 100kW) da una certificazione dei produttori. E' sempre necessario l'invio all'ENEA di una scheda informativa con i dati dell'intervento effettuato, mentre nei casi in cui i lavori interessino più periodi di imposta è inoltre necessaria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Diversamente, per fruire della ''minore'' detrazione del 50% per gli interventi ex art. 16-bis Tuir (che comprendono qualsiasi intervento legato al risparmio energetico ivi compresa, ma non limitatamente, l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia), una volta in possesso dell'eventuale titolo autorizzativo (cfr. tabella degli interventi detraibili), non sono previste comunicazioni aggiuntive (ENEA, Agenzia entrate), salvo - nei casi previsti- quelle relative alle norme sulla sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.).
Per entrambi i regimi agevolativi, gli oneri di progettazione e le prestazioni professionali connesse sono ricomprese nelle spese da porre in detrazione. I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifici di tipo ''parlante'' e, nella dichiarazione dei redditi devono essere opportunamente inserite spese e riferimenti agli interventi.